CRIMINOLOGIA e DIRITTO

Amianto: il dipendente esposto alle polveri deve essere risarcito

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 27 agosto 2012
Numero: n. 33311

In tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. ( Nella specie, la Corte è stata dell’avviso che l’appartenenza ad un’impresa di cospicue dimensioni, quale la FINCANTIERI, la vasta esperienza, le competenze specifiche di settore – in difetto, l’assunzione di posizione di garanzia, a maggior ragione, doveva ritenersi impingere in grave imprudenza -, il possesso di congrui titoli di studio dei soggetti chiamati a rispondere in qualità di garanti, costituivano condizioni sufficienti per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte e, se del caso, la necessità ad attingere a competenze settoriali specialistiche, senza che il silenzio delle pubbliche agenzie, quali l’INAIL, potesse in alcun modo acquietarli. Doveva esser chiaro infatti, che le norme antinfortunistiche che obbligano il datore di lavoro ad approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l’inalazione di polveri, non sono dirette ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d’un ambiente di lavoro polveroso, bensì che il loro organismo sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all’aria respirata del tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno fisico.)