CRIMINOLOGIA e DIRITTO

Falsità ideologica in atto pubblico: quando rileva l’elemento soggettivo

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 31 agosto 2012
Numero: n. 33530/12

Ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p. occorre la volontà cosciente e non coartata del soggetto agente di compiere il fatto, nonché la consapevolezza dello stesso di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

 

Inoltre, l’autocertificazione, prevista dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 svolge la funzione di norma integratrice del precetto penale attribuendo efficacia probatoria ai fini amministrativi alla dichiarazione del privato di provare i fatti attestati, evitando l’onere di provarli con la produzione, ad esempio, della dichiarazione dei redditi, e così collegando l’efficacia probatoria dell’atto al dovere dell’istante di dichiarare il vero. (Nella specie, non era stata data affatto prova che l’imputata avesse redatto la propria dichiarazione con leggerezza, ben conoscendo, al contrario, la propria situazione reddituale, sicuramente non pari allo zero e dunque commettendo il reato a lei contestato.)