CRIMINOLOGIA e DIRITTO

Legittima la perquisizione nello studio senza avviso all’ordine se l’avvocato è indagato

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 21 agosto 2012
Numero: n. 32909/12

Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. per le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri che devono svolgersi presso il difensore, non introducono un principio in senso lato immunitario del difensore, ma tutelano l’inviolabilità del diritto di difesa costituzionalmente rilevante, di cui all’art. 24 Cost.

Pertanto, quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, non occorre l’avviso al Consiglio dell’Ordine forense poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o “l’oggetto della difesa”.