CRIMINOLOGIA e DIRITTO

Delitti contro l’industria ed il commercio – Frode in commercio

Autorità:  Cassazione penale  sez. III
Data:  03 maggio 2012
Numero:  n. 21700

L’impossibilità di effettuare i necessari controlli sulla composizione del latte a causa del temporaneo guasto degli strumenti tecnici deputati a tali controlli non esclude la responsabilità ex art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) in capo a chi pone in commercio un prodotto alimentare “latte fresco pastorizzato” privato dei propri elementi nutritivi (nella specie, la Corte ha escluso che l’impossibilità di effettuare i controlli sulla qualità del latte ricevuto dai produttori potesse escludere la responsabilità del rappresentante legale di un industria casearia, che aveva venduto come latte fresco pastorizzato un prodotto che non aveva tali caratteristiche. A detta della Corte, l’imputato aveva l’obbligo giuridico di accantonare il latte ricevuto dai produttori, sospendendo la commercializzazione dello stesso sino al ripristino del funzionamento degli strumenti di controllo).

Legislazione correlata:
Codice Penale art. 515