CRIMINOLOGIA e DIRITTO

Sentenza di proscioglimento ed estinzione del reato

Autorità:  Cassazione penale  sez. IV
Data:  10 maggio 2012
Numero:  n. 20650

La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta, ex art. 578 c.p.p. l’obbligo di esaminare compiutamente i motivi di impugnazione, e, di conseguenza, anche il materiale probatorio acquisito, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Né può giungersi alla conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129, comma 2, c.p.p. (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso di due medici avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine al delitto di omicidio colposo, perché estinto per maturata prescrizione, ma li aveva condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili).

Legislazione correlata:
Codice di Procedura Penale art. 129
Codice di Procedura Penale art. 578